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D. 30/07/2002

PUBBLICI 30 LUGLIO 2002

(GU n. 205 del 2-9-2002)

Criteri che le stazioni appaltanti debbono seguire nei casi di annullamento dell'attestazione di qualificazione o di ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione nonchè nel caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, lettera h), del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

(Determinazione n. 19/2002).

Il Consiglio

-Considerato in fatto;

-Sono stati richiesti, da numerose stazioni appaltanti, chiarimenti in ordine ai comportamenti da adottare nel caso in cui ad una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici partecipi un'impresa nei cui confronti l'Autorità abbia emanato provvedimento di annullamento dell'attestazione di qualificazione (d'ora innanzi attestazione SOA) o di ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione e nei casi in cui siano da applicare le disposizioni di cui all'art. 75, comma 1, ed in particolare quella di cui alla lettera h), del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

-In particolare

a) il comune di San Gregorio di Catania ha sospeso una procedura di pubblico incanto, poichè alla stessa ha presentato offerta un'A.T.I. in cui partecipa un'impresa alla quale l'Autorità ha annullato l'attestazione SOA

b) la ANIEM di Sicilia segnala che il comune di Paternò ha aggiudicato un pubblico incanto in cui ha partecipato la medesima impresa di cui sopra e che l'offerta di quest'ultima ha contribuito a determinare la media per calcolare la soglia di anomalia; si chiede dunque se sia possibile stipulare un contratto con la parte restante dell'ATI aggiudicataria o se, al contrario, sia necessario annullare la gara

c) la RFI - Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato un appalto in favore della stessa impresa cui l'Autorità ha annullato l'attestazione SOA, per il quale non è stato ancora sottoscritto il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (attestante il permanere delle condizioni che consentono all'impresa di eseguire i lavori prima di sottoscrivere il contratto), nè sono stati consegnati i lavori

d) il comune di Aci Catena, infine, ha aggiudicato un appalto ad una impresa cui è stato annullato l'attestazione, stipulando anche il relativo contratto; avendo appreso dell'annullamento durante l'esecuzione dei lavori, chiede se debba procedere alla risoluzione del contratto.

-Considerato in diritto;

A) In via preliminare, è opportuno considerare che l'attestazione SOA è da ritenersi rilasciata in difetto dei necessari presupposti ove l'impresa abbia reso alla SOA false dichiarazioni oppure abbia presentato alla SOA documenti, quale per esempio certificati di esecuzione dei lavori, che non abbiano trovato sostanziale corrispondenza in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni.

-Nel potere di vigilanza e controllo dell'Autorità sul sistema di qualificazione previsto dall'art. 4, comma 4, lettera i), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonchè dagli articoli 14 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rientra anche il potere per l'Autorità di controllare la validità delle attestazioni SOA e, di conseguenza, di annullare o ridimensionare quelle per le quali venga in evidenza che siano state rilasciate in mancanza dei necessari presupposti.

-Dal provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione SOA consegue (art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) l'inserimento nel casellario informatico delle imprese dell'informazione relativa alla sopraggiunta perdita di validità o al ridimensionamento dell'attestazione, con effetti di pubblicità erga omnes ed indipendentemente dagli atti che potrà o dovrà assumere la SOA che ha rilasciato l'attestazione in difetto dei necessari presupposti.

-Nella determinazione 16/23 del 5 dicembre 2001 parte II, lettera h)], l'Autorità ha ritenuto, sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle due disposizioni regolanti le condizioni che impediscono il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e le condizioni che precludono la partecipazione alle gare e la stipula dei relativi contratti, ossia, rispettivamente, dell'art. 17, comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 75, comma 1, lettera h), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che il termine annuale previsto dalla seconda disposizione (art. 75) è operante anche per l'altra (art. 17).

- Pertanto, in caso dell'annullamento dell'attestazione SOA, il provvedimento comporta, oltre al divieto di partecipazione alle gare per un anno dalla data del provvedimento dell'Autorità, anche il divieto per l'impresa, titolare dell'attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione pri-

- È, inoltre, evidente che il divieto di partecipare alle gare che consegue dall'annullamento dell'attestazione SOA, in virtù della regola generale contenuta nell'art. 75, lettera h), Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ha un ambito che prescinde dall'importo dell'appalto; ne consegue che nell'anno successivo al provvedimento dell'Autorità l'impresa non può partecipare neanche a gare d'appalto di importo inferiore a Euro 150.000 pur se, per le stesse, non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA.

- Nella determinazione n. 10 del 29 maggio 2002 l'Autorità - premesso che in base al disposto dell'art. 75, comma 1, lettera h), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare d'appalto vi è quella relativa al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici - ha ritenuto che è suo compito, ricevuta dalla stazione appaltante la segnalazione del provvedimento di esclusione dell'impresa dalla gara per il ricorrere dell'ipotesi di cui al menzionato art. 75, comma 1, lettera

h), emanare il proprio provvedimento sanzionatorio ed inserire nel casellario informatico delle imprese il divieto per un anno per l'impresa medesima di partecipare alle gare di appalto o di concessione di lavori pubblici indette da qualsiasi stazione appaltante.

-Per quanto concerne la decorrenza del detto anno, il dies a quo si rinviene nel momento in cui si faccia uso della falsa dichiarazione in sede di gara e cioè quando viene accertata la falsità della dichiarazione in seguito alla c.d. verifica a campione o al verificarsi della posizione di primo o secondo aggiudicatario. Nel caso di falso successivamente e comunque accertato il detto dies a quo coincide, invece, con il momento della scoperta del falso. In tal senso sono da intendere le indicazioni sulla data di decorrenza del divieto riportate nelle citate determinazioni 16/23 del 2001 e 10 del 2002 (rispettivamente parte II, lettera H, e lettera c) del disposto).

- Va infine considerato che le conseguenze sopra precisate nel caso di annullamento dell'attestazione SOA si verificano anche ove l'Autorità adotti i provvedimenti ex art. 75, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 quali prescritti nelle citate determinazioni 16/23 del 2001 e 10 del 2002 e di seguito ulteriormente chiariti.

B) In entrambe le ipotesi ora dette (annullamento dell'attestazione SOA o dell'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità ex art. 75, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) gli effetti sono diversi a seconda delle fasi in cui si trova la procedura di affidamento e la successiva realizzazione dell'opera, e cioè

a) prima che venga indetta una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici

b) dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte

c) dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione

d) dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto

e) dopo la stipula del contratto

f) dopo la consegna dei lavori.

-Preliminare all'esame delle conseguenze nell'anzidette ipotesi è la precisazione che l'annullamento dell'attestazione SOA produce effetto se l'aggiudicazione è avvenuta a favore di un concorrente che abbia utilizzato l'attestazione SOA e se altro concorrente non aggiudicatario abbia partecipato alla gara utilizzando l'attestazione SOA.

C) Quanto ai singoli casi sopra elencati, si precisa quanto segue.

-Nei casi di cui alle lettere a) (prima che venga indetta una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici) e b) (dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte), risulta pacifico che l'impresa non potrà partecipare alla gara.

-Nel caso di cui alla lettera c) (dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione), le stazioni appaltanti, avendo avuto notizia, mediante la consultazione del casellario informatico delle imprese di cui all'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dell'intervenuto annullamento dell'attestazione SOA, o del verificarsi di uno dei casi caso di cui all'art. 75, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dovranno procedere all'esclusione del concorrente dalla gara.

- Si aggiunga che nell'ipotesi in cui il ribasso offerto dall'impresa cui sia stata annullata l'attestazione o per la quale si sia venuta in evidenza una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, abbia già contribuito a formare la media per il calcolo della soglia di anomalia (secondo le disposizioni dell'art. 21, comma 1-bis,

- In questi casi si concreta una situazione pratica analoga a quella prevista dall'art. 10, comma 1-quater, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Com'è noto, la c.d. verifica a campione, disciplinata dalla norma suddetta, si applica ora alle sole gare di appalto al di sotto dei 150.000 euro ed al di sopra di 20.658.276 euro; ma per quelle d'importo compreso fra tali valori il fatto che l'attestazione SOA sia prova dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici (art. 1, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), non esclude che il concorrente cui venga annullata l'attestazione SOA risulterà in gara sprovvisto della prova del possesso degli anzidetti requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e da questo punto di vista, dunque, trovarsi in una situazione analoga a quella di un concorrente sorteggiato con verifica a campione. Soprattutto detta situazione legittima l'escussione della cauzione provvisoria che è intesa, come specificato dall'Autorità nella determinazione n. 15 del 30 marzo 2000, a svolgere una funzione di garanzia, non più in riferimento alla stipula del contratto, sebbene alla serietà ed affidabilità dell'offerta. Deve ritenersi anche sussistente l'obbligo di segnalazione del fatto all'Autorità, salvo le valutazioni di competenza in ordine alla praticabilità o meno, in questi casi, del procedimento per l'irrogazione di sanzioni.

- Nel caso di cui alla lettera d) (annullamento dell'attestazione SOA o venire in evidenza di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto) occorre distinguere a seconda che l'attestazione SOA annullata sia quella dello stesso aggiudicatario o di un altro concorrente non aggiudicatario.

-Nel primo caso, il contratto non può essere stipulato e, di conseguenza, è anche impossibile sottoscrivere il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, essendo venute meno, come detto, le condizioni che consentono di procedere alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

 

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